L’Agenzia delle Entrate ha tolto le castagne dal fuoco ai contribuenti riguardo le modifiche annunciate sulla numerazione delle fatture: non cambia niente rispetto a prima.
Dopo la riscrittura dell’art. 21 del DPR 633/72 (fatturazione delle operazioni) dovuto all’adeguamento della normativa IVA nazionale alla direttiva UE sull’univocità della numerazione delle fatture emesse, si è generato il prevedibile disorientamento in fase di applicazione pratica della norma.
Fortunatamente una risoluzione della Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire il punto esplicitando, in buona sostanza, che non è obbligatorio modificare la numerazione delle fatture così come le abbiamo sempre fatte, in quanto anche la data di emissione (elemento indispensabile della fattura) concorre a determinare, assieme al numero progressivo, l’univocità del documento.
E’ tuttavia facoltà del contribuente scegliere di adottare una numerazione progressiva continua (sia considerando come numero 1 la prima fattura del 2013, che considerando come numero 1 la prima fattura del 2012) per tutto l’arco di attività dell’azienda.
Citiamo dalla risoluzione:
“Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad
adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto
l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita
dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a)
del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.”
La risoluzione della Agenzia delle Entrate 1/E del 10 gennaio 2013 (pdf).